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Stoccaggio di prodotti energetici: chiarimenti dalle Dogane

lentepubblica.it • 29 Giugno 2018

stoccaggio-prodotti-energetici-chiarimenti-doganeStoccaggio di prodotti energetici: arrivano i chiarimenti delle Dogane. Vengono esaminati, in particolare, alcuni aspetti del decreto ministeriale che ha dettato le disposizioni attuative del nuovo regime abilitativo introdotto dalla legge di bilancio 2018.


L’Agenzia delle dogane, con la Nota n. 71725 del 27 giugno 2018, è intervenuta sulla disciplina dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (“depositi ausiliari”), introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017) e disciplinata, sotto il profilo attuativo, dal Dm 12 aprile 2018.

 

L’Amministrazione ha esaminato il contenuto del decreto, fornendo chiarimenti, in particolare, sui prodotti energetici interessati, sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio.

Su questa rivista si è già proceduto all’analisi del Dm  pertanto, ora ci si soffermerà esclusivamente sulle precisazioni fornite dall’Agenzia delle dogane con la Nota in esame; precisazioni, che secondo quanto sottolineato dalla stessa Amministrazione, sono finalizzate ad assicurare “un’uniforme applicazione sul territorio nazionale” del decreto.

 

Innanzitutto, viene evidenziato che la ratio della nuova disciplina deve essere rivenuta nella volontà del legislatore di “sottoporre a un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti” (“depositi ausiliari“, cioè depositi fiscali ovvero depositi commerciali gestiti da destinatari registrati). A tal proposito, viene previsto il rilascio di un’autorizzazione per tutti coloro che non sono esercenti di un deposito fiscale; mentre per i depositari autorizzati è necessaria la trasmissione di un’apposita comunicazione.

 

La Nota, quindi, precisa che le disposizioni del decreto, nel definire le procedure di identificazione dei soggetti che vogliono detenere prodotti energetici presso depositi di terzi, mirano al mero censimento di tali soggetti, senza incidere sulla disciplina delle accise. Infatti, sottolinea l’Agenzia, nessuna modifica si registra riguardo ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, agli obblighi a cui sono tenuti il depositario autorizzato e il destinatario registrato di prodotti energetici, alle modalità di versamento dell’imposta e alla tenuta delle contabilità di deposito.

 

Peraltro, il nuovo regime abilitativo rappresenta il “necessario corollario” delle norme finalizzate al contrasto delle frodi Iva nel settore dei carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, previste dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 937 a 943, legge 205/2017).

 

Ne consegue, precisa l’Agenzia, che il regime si applica ai prodotti energetici indicati dall’articolo 21, comma 2, lettere da a) a f), del Testo unico accise (Dlgs 504/1995), vale a dire:

 

  • i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori
  • i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715
  • i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902
  • i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori
  • i prodotti di cui al codice NC 3403
  • i prodotti di cui al codice NC 38 11.

 

Qualora lo stoccaggio abbia a oggetto esclusivamente prodotti energetici diversi da quelli sopra elencati, il regime in esame non troverà applicazione.

 

Alla luce delle disposizioni della legge di bilancio e del Dm 12 aprile 2018, coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso “depositi ausiliari” sono tenuti a presentare all’Agenzia delle dogane, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica di autorizzazione dal contenuto obbligatorio predefinito (cfr. articolo 2 del decreto). Peraltro, prima dell’invio è necessario effettuare il versamento di 258,23 euro, a titolo di diritto annuale (articolo 1, comma 954, legge 205/2017), utilizzando un bollettino di conto corrente postale (da compilare secondo le indicazioni che verranno fornite dall’ufficio delle Dogane competente).

 

All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che non sussistono le condizioni previste per il diniego del rilascio dell’autorizzazione.

 

In presenza delle condizioni richieste, l’autorizzazione allo stoccaggio presso i depositi ausiliari (valida due anni) viene rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, e al soggetto autorizzato viene attribuito un codice identificativo (articolo 3)

 

Il decreto, inoltre, detta disposizioni particolari per coloro che risultano già titolari in Italia di un’autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, e intendono stoccare propri prodotti presso un deposito ausiliario. Tali soggetti, infatti, in luogo dell’istanza di autorizzazione, devono effettuare, almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività, un’apposita comunicazione telematica all’ufficio delle Dogane territorialmente competente. Acquisita la comunicazione, l’ufficio, entro trenta giorni, attribuisce al soggetto un codice identificativo, valido un anno (articolo 4).

 

In entrambi i casi, ricorda la Nota, si può procedere allo stoccaggio di propri prodotti energetici “esclusivamente presso i depositi ausiliari per i quali i relativi esercenti abbiano rilasciato uno specifico atto di assenso (disciplinato dall’articolo 5, ndr) e solamente dopo che tale atto sia stato acquisito, attraverso la trasmissione telematica effettuata dal depositario autorizzato o destinatario registrato, dall’ufficio delle Dogane competente per territorio in relazione al deposito ausiliario”.

 

Nell’ultima parte della Nota, l’Agenzia delle dogane si sofferma sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla disciplina del periodo transitorio.

 

In primo luogo, si ricorda che:

 

  • le previsioni del Dm entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 11), cioè il 1° luglio 2018
  • la legge di bilancio 2018 stabilisce che le disposizioni cui il decreto dà attuazione (cioè quelle dettate dall’articolo 1, commi da 945 a 956, legge 205/2017) sono efficaci a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore dello stesso Dm, cioè dal 30 agosto 2018.

 

Alla luce delle previsioni appena descritte, l’Agenzia fornisce le indicazioni per la gestione del periodo transitorio (1° luglio – 29 agosto 2018), precisando che:

 

  • i soggetti non esercenti un deposito fiscale, che intendono stoccare propri prodotti energetici presso “depositi ausiliari”, possono presentare, sin dal 1° luglio 2018, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, previo pagamento del diritto annuale; fino al 19 luglio 2018, la dichiarazione sostitutiva da allegare all’istanza (insieme a una copia del documento di identità) dovrà essere trasmessa all’ufficio delle Dogane dalla casella di posta elettronica indicata nella richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione (e del relativo codice identificativo) decorrerà dalla data di trasmissione della dichiarazione; a partire dal 20 luglio 2018 sarà possibile inviare la dichiarazione attraverso la stessa applicazione web utilizzata per la trasmissione dell’istanza
  • i soggetti esercenti un deposito fiscale, che intendono stoccare propri prodotti energetici presso “depositi ausiliari”, possono, dal 1° luglio 2018, trasmettere in modalità telematica la comunicazione prevista dall’articolo 4 del decreto; il codice identificativo verrà rilasciato al termine della procedura di comunicazione
  • le autorizzazioni rilasciate durante il periodo transitorio saranno efficaci a partire dal 30 agosto 2018, data dalla quale troverà piena applicazione il  nuovo regime abilitativo
  • sempre dal 30 agosto 2018 saranno validi i codici identificativi emessi a seguito delle comunicazioni inviate fino al 31 luglio 2018; le comunicazioni trasmesse successivamente saranno valide dal 30° giorno successivo alla comunicazione (o da diversa data ivi indicata se posteriore)
  • per permettere agli operatori regolarmente identificati di poter esercitare l’attività di stoccaggio sin dal 30 agosto, gli esercenti dei depositi ausiliari potranno consultare telematicamente i codici identificativi emessi, ma non ancora operativi e potranno, quindi, rilasciare e inviare all’ufficio delle Dogane l’atto di assenso, che sarà non efficace prima del 30 agosto 2018
  • fino al 30 agosto 2018 resta immutata la situazione attuale e, quindi, le istanze o le comunicazioni trasmesse antecedentemente al 1° luglio 2018 non verranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate
  • infine, i soggetti autorizzati trasmetteranno i dati contabili relativi ai prodotti stoccati nei depositi ausiliari nelle giornate del 30 e 31 agosto 2018 insieme al riepilogo mensile del mese di settembre, ossia entro il 10 ottobre 2018.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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